Art. 45
Termini di registrazione
In vigore dal 26 mag 2009
Termini di registrazione
1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:
a)
di cui agli sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione;
b)
di cui all’ sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione e, per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso;
c)
di cui all’ sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, il giorno stesso dell’utilizzazione.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all’, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall’organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell’, paragrafo 1, lettere j) e k), le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile se il prodotto è condizionato unicamente nei recipienti di cui all’, lettera b), punto i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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