Art. 25

Deroghe

In vigore dal 26 mag 2009
Deroghe In deroga all’, non sono richiesti documenti di accompagnamento per scortare: a) per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri: i) il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per proprio conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza totale da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto è diretto: — se si tratta di un produttore singolo, all’impianto di vinificazione del produttore, — se si tratta di un produttore socio di un’associazione, all’impianto di vinificazione dell’associazione; ii) il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto: — se il trasporto è diretto all’impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e — se la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km; iii) il trasporto di aceto di vino; iv) su autorizzazione dell’organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un’unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale: — se il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera a), o — se il proprietario del prodotto non cambia e se il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, ai trattamenti, al magazzinaggio o all’imbottigliamento; v) il trasporto di vinacce e di fecce di vino: — diretto ad una distilleria, se è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto, o — se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione sotto supervisione, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 555/2008; b) per quanto riguarda i prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, fatte salve le disposizioni della direttiva 92/12/CEE: i) il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera: — 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, — 100 litri per tutti gli altri prodotti; ii) il trasporto di vini o di succhi di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate; iii) il trasporto di vino o di succo di uve: — compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita, — caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato; iv) il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diverso dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri; v) il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro; vi) il trasporto di campioni commerciali; vii) il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale. In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare a 70 km la distanza di 40 km di cui al primo comma, lettera a), punto i). Nei casi di esenzione dall’obbligo di scortare con un documento di accompagnamento i trasporti di cui al primo comma, lettera b), punti da i) a v), gli speditori diversi dai rivenditori al minuto e dai privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati devono comunque essere in grado in qualsiasi momento di provare l’esattezza di tutte le annotazioni prescritte per i registri di cui al capo III o per gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.
Storico versioni

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