Art. 27
Documento di accompagnamento per l’esportazione
In vigore dal 26 mag 2009
Documento di accompagnamento per l’esportazione
1. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l’originale del documento di accompagnamento e una copia, eventualmente gli esemplari n. 1 e n. 2, sono presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all’ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio doganale verifica che siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo di documento, la data e il numero del documento presentato e, dall’altro, sull’originale del documento di accompagnamento e sulla copia o, eventualmente, sui due esemplari del medesimo, il tipo di documento, la data e il numero della dichiarazione di esportazione.
L’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari succitati una delle diciture elencate nell’allegato IX, autenticate con il proprio timbro. Esso consegna questi esemplari del documento di accompagnamento, timbrati e con la dicitura di cui sopra, all’esportatore o al suo rappresentante. Quest’ultimo è tenuto ad accertarsi che un esemplare accompagni il prodotto esportato.
2. Gli estremi di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono almeno il tipo di documento, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell’organismo competente per l’esportazione.
3. I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente, nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14) e (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), verso un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d’informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché l’indicazione della quantità dei vini trasportati.
Tali indicazioni sono tratte dall’originale del documento che scorta il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all’ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d’informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento precitato che hanno scortato il trasporto in precedenza.
In caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di prodotti di cui al primo comma, la scheda d’informazione, debitamente compilata dall’ufficio doganale competente dell’EFTA, vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all’ufficio doganale di destinazione della Comunità o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.
L’ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
4. Per quanto concerne i vini DOP o IGP esportati in un paese terzo sulla scorta di un documento di accompagnamento conforme al presente regolamento, tale documento deve essere presentato, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all’organismo competente all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità, purché non si tratti di prodotti rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3, né di prodotti in reintroduzione ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93. Se i documenti giustificativi sono stati ritenuti idonei, l’ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell’attestato della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:436:oj#art-27