Art. 24

Documenti di accompagnamento riconosciuti

In vigore dal 26 mag 2009
Documenti di accompagnamento riconosciuti 1.   Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento: a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE: i) in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92; ii) in caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92; b) per i prodotti non soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE, compreso eventualmente il vino prodotto da piccoli produttori, ogni documento recante almeno i dati di cui all’allegato VI, sezione C, nonché le indicazioni supplementari prescritte se del caso dagli Stati membri, compilato secondo le disposizioni del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b): a) per i trasporti di prodotti che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento sia compilato secondo il modello figurante nell’allegato VII; b) per i trasporti di prodotti che hanno inizio e che si concludono sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento non sia suddiviso in caselle e che le indicazioni prescritte non siano numerate secondo il modello figurante nell’allegato VII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:436:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo