Art. 22

Definizioni

In vigore dal 26 mag 2009
Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttori», le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che possiedono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino; b) «piccoli produttori», i produttori che producono in media meno di 1 000 hl di vino all’anno; c) «rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi; d) «documento amministrativo di accompagnamento», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione (12); e) «documento di accompagnamento semplificato», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (13); f) «intermediari», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che acquistano o vendono professionalmente prodotti vitivinicoli senza disporre di impianti per il deposito di tali prodotti; g) «dispositivo di chiusura», un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri; h) «imbottigliamento», il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri; i) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all’imbottigliamento. Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre campagne consecutive. Essi hanno facoltà di non considerare piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarli in vino.
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Definizioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo