Art. 23
Oggetto
In vigore dal 26 mag 2009
Oggetto
Nonostante l’eventuale impiego di procedure informatizzate, ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve compilare, sotto la sua responsabilità, un documento che scorta il trasporto, in appresso denominato «documento di accompagnamento».
Storico versioni
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