Art. 21
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 26 mag 2009
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente titolo reca le modalità di applicazione dell’articolo 112 del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, di cui all’allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11), fatta salva l’applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce:
a)
le norme per la compilazione dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli:
i)
all’interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE;
ii)
destinati all’esportazione verso paesi terzi;
iii)
negli scambi intracomunitari:
—
qualora il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure
—
qualora si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;
b)
disposizioni supplementari per la compilazione:
i)
del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;
ii)
del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;
c)
le norme per l’attestazione dell’origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) nei documenti che accompagnano il trasporto di tali vini.
2. Il presente titolo stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l’esercizio della loro attività professionale.
Storico versioni
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