Art. 19
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 26 mag 2009
Comunicazioni degli Stati membri
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a)
per la campagna in corso:
i)
entro il 15 settembre, le stime del volume previsto di prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio;
ii)
entro il 30 novembre, le stime delle disponibilità e delle utilizzazioni di prodotti vitivinicoli sul loro territorio;
iii)
entro il 15 aprile, il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione;
b)
per le campagne precedenti:
i)
entro il 30 novembre, il riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di fine campagna;
ii)
entro il 15 dicembre, il bilancio provvisorio della campagna precedente;
iii)
entro il 15 marzo, il bilancio definitivo della penultima campagna.
2. Tali bilanci sono trasmessi a Eurostat, l’Ufficio statistico delle Comunità europee.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima delle disponibilità e delle utilizzazioni fatta sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.
3. Per la constatazione dell’andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, oltre il 5 %, in media, della produzione totale comunitaria di vino, comunicano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008:
a)
entro il 15 di ogni mese, un riepilogo delle quotazioni relative al mese precedente; oppure
b)
il 1o agosto 2009, le fonti pubbliche di informazione che ritengono attendibili per la constatazione dei prezzi.
Gli Stati membri fanno salvo il diritto della Commissione di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nelle fonti di informazione di cui al primo comma, lettera b).
Gli Stati membri procedono ad una selezione limitata dei mercati da seguire e determinano in totale le otto quotazioni più rappresentative dei vini bianchi e dei vini rossi prodotti sul loro territorio.
I prezzi si riferiscono a merce sfusa franco azienda del produttore e sono espressi in euro per grado/ettolitro o per ettolitro.
Storico versioni
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