Art. 18
Sanzioni
In vigore dal 26 mag 2009
Sanzioni
1. Le persone soggette all’obbligo di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini di cui all’ del presente regolamento sono escluse, salvo forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.
Tuttavia un superamento dei termini di cui all’ del presente regolamento non superiore a 10 giorni lavorativi comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall’autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.
2. Salvo forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008, l’aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall’autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.
Storico versioni
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