Art. 12

Formulari

In vigore dal 26 mag 2009
Formulari 1.   Gli Stati membri predispongono i modelli di formulari per le varie dichiarazioni e procurano che i formulari rechino almeno i dati di cui agli allegati II, III, IV e V. I formulari possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. 2.   I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale dato dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare la superficie in produzione e il raccolto totale dell’azienda, o nello schedario viticolo. 3.   I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono centralizzati a livello nazionale.
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