Art. 12
Formulari
In vigore dal 26 mag 2009
Formulari
1. Gli Stati membri predispongono i modelli di formulari per le varie dichiarazioni e procurano che i formulari rechino almeno i dati di cui agli allegati II, III, IV e V.
I formulari possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.
2. I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale dato dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare la superficie in produzione e il raccolto totale dell’azienda, o nello schedario viticolo.
3. I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono centralizzati a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:436:oj#art-12