Art. 14

Deroghe

In vigore dal 26 mag 2009
Deroghe 1.   Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle dichiarazioni suddette. Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che in base ad altri atti amministrativi dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli , possono esentare gli operatori dalla presentazione delle dichiarazioni suddette o di alcune di esse. 2.   Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all’ in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalla dichiarazione suddetta. Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all’ in base ad altri atti amministrativi, possono esentare gli operatori dalla presentazione di tale dichiarazione. 3.   Gli Stati membri che dispongono di un sistema informatico che permetta di correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti possono esentare i produttori dall’indicazione dei codici delle particelle previsti all’allegato II, da dichiarare a norma dell’. La correlazione è possibile in particolare attraverso il codice dell’azienda, il riferimento a un gruppo di particelle o un riferimento contenuto nello schedario viticolo.
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Deroghe (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo