Art. 8
Dichiarazione di vendemmia
In vigore dal 26 mag 2009
Dichiarazione di vendemmia
1. I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione di vendemmia, presso l’unità amministrativa prevista, comprendente almeno i dati riportati nell’allegato II ed eventualmente nell’allegato III.
Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.
2. Sono dispensati dalla dichiarazione di vendemmia i produttori di uva:
a)
la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uve;
b)
le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
c)
le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e che conferiscono l’intera vendemmia ad una cantina cooperativa o ad un’associazione a cui aderiscono.
Nel caso di cui al primo comma, lettera c), i produttori di uva sono tenuti a consegnare alla cantina cooperativa o all’associazione ivi indicate una dichiarazione che precisa:
a)
il nome, il cognome e l’indirizzo del viticoltore;
b)
il quantitativo di uva conferito;
c)
la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.
La cantina cooperativa o l’associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.
3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi derivanti dall’, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di vendemmia:
a)
i produttori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità dell’uva da loro raccolta;
b)
i produttori soci di una cantina cooperativa o di un’associazione, che conferiscono la totalità dell’uva da loro raccolta, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i produttori di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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