Art. 8

Dichiarazione di vendemmia

In vigore dal 26 mag 2009
Dichiarazione di vendemmia 1.   I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione di vendemmia, presso l’unità amministrativa prevista, comprendente almeno i dati riportati nell’allegato II ed eventualmente nell’allegato III. Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda. 2.   Sono dispensati dalla dichiarazione di vendemmia i produttori di uva: a) la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uve; b) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma; c) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e che conferiscono l’intera vendemmia ad una cantina cooperativa o ad un’associazione a cui aderiscono. Nel caso di cui al primo comma, lettera c), i produttori di uva sono tenuti a consegnare alla cantina cooperativa o all’associazione ivi indicate una dichiarazione che precisa: a) il nome, il cognome e l’indirizzo del viticoltore; b) il quantitativo di uva conferito; c) la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione. La cantina cooperativa o l’associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione. 3.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi derivanti dall’, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di vendemmia: a) i produttori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità dell’uva da loro raccolta; b) i produttori soci di una cantina cooperativa o di un’associazione, che conferiscono la totalità dell’uva da loro raccolta, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i produttori di cui all’, paragrafo 3.
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