Art. 9
Dichiarazione di produzione
In vigore dal 26 mag 2009
Dichiarazione di produzione
1. Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all’allegato IV.
Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione.
2. Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori di cui all’, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti di prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato né sarà immesso in commercio, in qualsiasi forma.
3. Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori soci di una cantina cooperativa soggetta all’obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.
4. Nel caso di persone fisiche o giuridiche, o di associazioni di dette persone, che cedono prodotti a monte del vino, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai produttori tenuti a presentare dichiarazioni di poter accedere alle varie informazioni che devono indicare in tali dichiarazioni.
Storico versioni
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