Art. 11
Dichiarazione di giacenza
In vigore dal 26 mag 2009
Dichiarazione di giacenza
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio, in cui figurano almeno i dati specificati nell’allegato V. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non figurano in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uve raccolte nella vendemmia del medesimo anno civile.
Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 50 000 ettolitri possono dispensare i commercianti che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.
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