Art. 10
Dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione
In vigore dal 26 mag 2009
Dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione
1. Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che, anteriormente alla data prevista all’, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell’ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione.
2. Sono dispensati dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione i produttori di uva soci di una cantina cooperativa soggetta all’obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.
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