Art. 16
Termini di presentazione delle dichiarazioni
In vigore dal 26 mag 2009
Termini di presentazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui agli sono presentate entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti sono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui all’ sono presentate entro il 10 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 luglio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.
Storico versioni
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