Art. 13
Rapporto con lo schedario viticolo
In vigore dal 26 mag 2009
Rapporto con lo schedario viticolo
In deroga agli e agli allegati II e IV del presente regolamento, gli Stati membri che, conformemente all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono esentare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i produttori indicati nei suddetti articoli dall’obbligo di dichiarare la superficie.
In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l’indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:436:oj#art-13