Art. 7
Definizioni
In vigore dal 26 mag 2009
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«produttori di uva», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che producono uva;
b)
«rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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