Art. 5

Controllo delle informazioni

In vigore dal 26 mag 2009
Controllo delle informazioni Gli Stati membri procedono almeno ogni cinque anni, per ogni conduttore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone, che ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli «del conduttore» e dai fascicoli «di produzione» e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:436:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo