Art. 5
Controllo delle informazioni
In vigore dal 26 mag 2009
Controllo delle informazioni
Gli Stati membri procedono almeno ogni cinque anni, per ogni conduttore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone, che ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli «del conduttore» e dai fascicoli «di produzione» e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.
Storico versioni
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