Art. 3

Informazioni contenute nello schedario viticolo

In vigore dal 26 mag 2009
Informazioni contenute nello schedario viticolo 1.   Per la costituzione e l’aggiornamento di uno schedario viticolo gli Stati membri raccolgono: a) per ogni conduttore che possiede una superficie vitata di almeno 0,1 ha o che è soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione in virtù della normativa comunitaria o nazionale, le informazioni relative: i) alla sua identificazione; ii) all’ubicazione delle particelle viticole; iii) alla superficie delle particelle viticole; iv) alle caratteristiche delle vigne piantate sulle particelle viticole; v) agli impianti illegali, ai diritti di impianto e al regime di estirpazione, ai sensi del titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008; vi) agli aiuti per la ristrutturazione, la riconversione e la vendemmia verde, ai sensi degli del regolamento (CE) n. 479/2008; b) le superfici delle particelle viticole non figuranti alla lettera a); c) per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’, le informazioni relative: i) alla sua identificazione; ii) alle dichiarazioni obbligatorie di cui al titolo II. 2.   Le informazioni relative alle caratteristiche delle particelle viticole sono indicate distintamente nel fascicolo aziendale. Se tuttavia l’omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella. 3.   Lo schedario viticolo contiene almeno le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, i cui dettagli e relative specifiche figurano nell’allegato I del presente regolamento. 4.   Alcuni Stati membri non sono tuttavia tenuti a raccogliere né a inserire nello schedario viticolo le seguenti informazioni: a) le informazioni di cui all’allegato I, punto 1.1, numero 3, e punto 1.2, numeri 5-7, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime transitorio dei diritti di impianto in virtù dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) le informazioni di cui all’allegato I, punto 1.2, numeri 9 e 10, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime di estirpazione in virtù dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 479/2008; c) l’informazione di cui all’allegato I, punto 1.2, numero 3, lettere b) e c), nel caso degli Stati membri esonerati dalla classificazione delle varietà di uve da vino in virtù dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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