Art. 4

Conservazione e aggiornamento delle informazioni

In vigore dal 26 mag 2009
Conservazione e aggiornamento delle informazioni Gli Stati membri provvedono alla conservazione dei dati contenuti nello schedario viticolo per tutto il tempo necessario per il monitoraggio e il controllo delle misure cui si riferiscono e comunque almeno per le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono. Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario viticolo via via che le informazioni raccolte sono disponibili.
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