Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 mag 2009
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«conduttore», una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata;
b)
«particella viticola», particella agricola vitata, quale definita all’, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (10);
c)
«superficie vitata abbandonata», l’insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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