Art. 26
Compilazione di un documento di accompagnamento
In vigore dal 26 mag 2009
Compilazione di un documento di accompagnamento
1. Il documento di accompagnamento si considera debitamente compilato se contiene le indicazioni di cui all’allegato VI.
2. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.
3. I documenti di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere compilati e rilasciati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Il contenuto dei documenti di accompagnamento è identico, che siano compilati su supporto elettronico o cartaceo.
Storico versioni
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