Art. 28

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

In vigore dal 26 mag 2009
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi 1.   Se il documento di accompagnamento è compilato per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il numero di riferimento del documento deve essere attribuito dall’organismo competente il cui nome e indirizzo figurano sul medesimo documento di accompagnamento. Tale organismo può essere un organismo incaricato del controllo fiscale. 2.   Il numero di riferimento: a) fa parte di una serie progressiva; e b) è prestampato. Il requisito di cui alla lettera b) può essere omesso se si usa un sistema informatico. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l’originale del documento di accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto: a) mediante apposizione del visto dell’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto; o b) dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell’impronta di una timbratrice riconosciuta dall’organismo competente di cui alla lettera a). 4.   Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
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Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi (Art. 28 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo