Art. 30

Trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica

In vigore dal 26 mag 2009
Trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica Per ogni trasporto, sul territorio doganale della Comunità, di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica, il documento di accompagnamento reca: a) il numero del documento VI 1, compilato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 555/2008; b) la data di compilazione di tale documento; c) il nome e l’indirizzo dell’organismo del paese terzo che ha compilato tale documento o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore.
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Trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo