Art. 32
Prodotto rifiutato dal destinatario
In vigore dal 26 mag 2009
Prodotto rifiutato dal destinatario
Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi.
In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore sulla scorta dello stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all’atto della rispedizione.
Storico versioni
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