Art. 34
Trasporti irregolari
In vigore dal 26 mag 2009
Trasporti irregolari
1. Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento di accompagnamento è effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, errate o incomplete, l’organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l’accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo adotta le misure necessarie:
a)
per regolarizzare il trasporto rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento;
b)
se del caso, per sanzionare l’irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante applicazione dell’, paragrafo 1.
L’organismo competente o il servizio o ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.
In caso di irregolarità gravi o reiterate, l’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l’autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l’informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.
2. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l’organismo competente o il servizio o ente che ha accertato l’irregolarità blocca il trasporto. Esso informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto dell’immissione in commercio del prodotto.
Storico versioni
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