Art. 35

Caso fortuito o di forza maggiore

In vigore dal 26 mag 2009
Caso fortuito o di forza maggiore Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all’autorità competente del luogo in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all’accertamento dei fatti. Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l’organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione.
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Caso fortuito o di forza maggiore (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo