Art. 37

Deroghe

In vigore dal 26 mag 2009
Deroghe 1.   Non sono soggetti all’obbligo di tenere i registri: a) i rivenditori al minuto; b) i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto. 2.   L’iscrizione nei registri non è richiesta per l’aceto di vino. 3.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di tenere i registri le persone fisiche e giuridiche, e le associazioni di tali persone, che posseggono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti, presentati in conformità dell’, lettera b), punto i), purché in qualsiasi momento sia possibile effettuare un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria.
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