Art. 36

Oggetto

In vigore dal 26 mag 2009
Oggetto 1.   Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l’esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all’obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «i registri». 2.   Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all’obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite. 3.   Le persone soggette all’obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni effettuate di cui all’, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all’entrata e all’uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.
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Oggetto (Art. 36 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo