Art. 41
Operazioni da registrare
In vigore dal 26 mag 2009
Operazioni da registrare
1. Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:
a)
aumento del titolo alcolometrico;
b)
acidificazione;
c)
disacidificazione;
d)
dolcificazione;
e)
taglio;
f)
imbottigliamento;
g)
distillazione;
h)
elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
i)
elaborazione di vini liquorosi;
j)
elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
k)
trattamento con carbone ad uso enologico;
l)
trattamento con ferrocianuro di potassio;
m)
elaborazione di vini alcolizzati;
n)
altri casi di aggiunta di alcole;
o)
trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;
p)
trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;
q)
aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
r)
impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;
s)
dealcolizzazione parziale dei vini;
t)
impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo Stato membro;
u)
aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.
Se un’impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata dei registri di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, l’organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all’allegato V, sezione D.4 del regolamento (CE) n. 479/2008, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.
2. Nei registri diversi da quelli di cui all’, per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:
a)
l’operazione effettuata e la data della medesima;
b)
la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
c)
la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l’alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;
d)
la quantità di prodotto impiegata per l’aumento del titolo alcolometrico, l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l’alcolizzazione;
e)
la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
f)
la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l’operazione;
g)
se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità;
h)
se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore.
Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.
Storico versioni
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