Art. 43
Registri o conti speciali
In vigore dal 26 mag 2009
Registri o conti speciali
1. Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego nei propri impianti:
a)
saccarosio;
b)
mosto di uve concentrato;
c)
mosto di uve concentrato rettificato;
d)
prodotti utilizzati per l’acidificazione;
e)
prodotti utilizzati per la disacidificazione;
f)
alcoli e acquaviti di vino.
La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all’allegato V, sezione D.4, del regolamento (CE) n. 479/2008.
2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati distintamente per ciascun prodotto:
a)
per quanto riguarda le entrate:
i)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto;
ii)
la quantità del prodotto;
iii)
la data di entrata;
b)
per quanto riguarda le uscite:
i)
la quantità del prodotto;
ii)
la data di utilizzazione o di uscita;
iii)
se del caso, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del destinatario.
Storico versioni
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