Art. 43

Registri o conti speciali

In vigore dal 26 mag 2009
Registri o conti speciali 1.   Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego nei propri impianti: a) saccarosio; b) mosto di uve concentrato; c) mosto di uve concentrato rettificato; d) prodotti utilizzati per l’acidificazione; e) prodotti utilizzati per la disacidificazione; f) alcoli e acquaviti di vino. La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all’allegato V, sezione D.4, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati distintamente per ciascun prodotto: a) per quanto riguarda le entrate: i) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto; ii) la quantità del prodotto; iii) la data di entrata; b) per quanto riguarda le uscite: i) la quantità del prodotto; ii) la data di utilizzazione o di uscita; iii) se del caso, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del destinatario.
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Registri o conti speciali (Art. 43 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo