Art. 44
Perdite
In vigore dal 26 mag 2009
Perdite
Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all’evaporazione durante il deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.
Il responsabile dei registri informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l’organismo territorialmente competente se le perdite reali superano:
a)
durante il trasporto, le tolleranze di cui all’allegato VI, parte B, punto 1.3; e
b)
nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri.
L’organismo competente di cui al secondo comma adotta le misure necessarie.
Storico versioni
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