Art. 46
Chiusura dei registri
In vigore dal 26 mag 2009
Chiusura dei registri
I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l’anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l’inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come «entrata» nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:436:oj#art-46