Art. 48
Conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri
In vigore dal 26 mag 2009
Conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri
1. Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l’applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti di accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale sono stati redatti.
2. I registri e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al primo comma decorre dal giorno del riporto.
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