Art. 50
Comunicazioni
In vigore dal 26 mag 2009
Comunicazioni
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
2. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all’anno di registrazione.
3. Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:436:oj#art-50