Art. 51
Errori palesi
In vigore dal 26 mag 2009
Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
Storico versioni
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