Art. 49

Comunicazioni

In vigore dal 26 mag 2009
Comunicazioni 1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione: a) il nome e l’indirizzo dell’organismo o degli organismi competenti per l’applicazione del presente titolo; b) se del caso, il nome e l’indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l’applicazione del presente titolo. 2.   Ogni Stato membro comunica inoltre alla Commissione: a) le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1; b) le disposizioni da essi adottate per l’applicazione del presente titolo, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008. 3.   La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.
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Comunicazioni (Art. 49 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo