Art. 47

Disposizioni generali e transitorie

In vigore dal 26 mag 2009
Disposizioni generali e transitorie 1.   Gli Stati membri possono: a) prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, ai sensi dell’, lettera b), punto i), che sono messi in vendita sul loro territorio, nonché l’apposizione, sugli stessi, di diciture particolari; b) esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo; c) prescrivere, sempreché ciò sia motivato dall’applicazione di metodi informatizzati di contabilità di magazzino, lo spazio per l’iscrizione di alcune indicazioni obbligatorie sui documenti destinati ad accompagnare i trasporti di prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul loro territorio, a condizione che la presentazione dei modelli contemplati all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), non sia modificata; d) permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e per un periodo transitorio avente termine il 31 luglio 2015, che l’indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall’indicazione della densità espressa in gradi Oechsle; e) prescrivere, per i documenti che scortano trasporti dei prodotti vitivinicoli compilati sul loro territorio, l’obbligo di completare la data di inizio del trasporto con l’indicazione dell’ora di partenza del trasporto stesso; f) disporre, ad integrazione dell’, lettera a), punto i), che non occorre alcun documento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato da un produttore socio di un’associazione di produttori, che li abbia prodotti egli stesso, oppure da un’associazione di produttori che possieda i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, verso un centro di raccolta o verso gli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini nella stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in vino DOP, all’interno della regione determinata o di una zona a questa limitrofa; g) prevedere, disponendo in tal caso l’impiego di copie: i) che lo speditore compili una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio; ii) che il destinatario compili una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio; h) prevedere che la deroga contemplata all’, lettera a), punto ii), riguardante l’esenzione dal documento di accompagnamento per determinati trasporti di uve, non si applichi per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio; i) prescrivere, per i trasporti di cui all’ che iniziano sul proprio territorio e si concludono sul territorio di un altro Stato membro, che lo speditore indichi, con la trasmissione delle copie redatte in conformità dell’articolo citato, il nome e l’indirizzo dell’organismo competente per il luogo di scarico; j) consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme supplementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri; k) disporre che, nei casi in cui si applica l’, paragrafo 1, l’organismo competente possa provvedere direttamente alla tenuta dei registri o affidarla a un servizio od ente al tal fine incaricato. Nel caso di cui alla lettera j), gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per i prodotti da essi definiti o la tenuta di registri separati per determinate categorie di prodotti o per determinate operazioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   Fatta salva la direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di chiusura utilizzati, vietare od ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, di cui all’, lettera b), punto i). Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l’uso di alcuni dispositivi di chiusura o alcuni tipi di imballaggi, oppure subordinare l’uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:436:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo