Art. 42

Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi

In vigore dal 26 mag 2009
Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi 1.   Per quanto riguarda l’elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate: a) la data della preparazione; b) la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità; c) il volume della partita (cuvée) e l’indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale; d) la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata; e) la quantità di sciroppo di dosaggio; f) il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull’etichetta. 2.   Per quanto riguarda l’elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione: a) la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008; b) la natura e la quantità del prodotto aggiunto.
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