Art. 39

Prodotti oggetto di registrazione

In vigore dal 26 mag 2009
Prodotti oggetto di registrazione 1.   Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti: a) per ognuna delle categorie elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008; b) per ogni vino DOP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino; c) per ogni vino IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino; d) per ogni vino varietale senza DOP e senza IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino. I vini DOP di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo dell’organismo competente o di un servizio od ente da esso incaricato e a condizione che tutte le entrate e le uscite di ogni vino DOP siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini IGP. È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell’uso della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta. 2.   Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto: a) del consumo familiare del produttore; b) di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.
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Prodotti oggetto di registrazione (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo