Art. 39
Prodotti oggetto di registrazione
In vigore dal 26 mag 2009
Prodotti oggetto di registrazione
1. Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:
a)
per ognuna delle categorie elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
per ogni vino DOP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
c)
per ogni vino IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
d)
per ogni vino varietale senza DOP e senza IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino.
I vini DOP di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo dell’organismo competente o di un servizio od ente da esso incaricato e a condizione che tutte le entrate e le uscite di ogni vino DOP siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini IGP.
È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell’uso della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta.
2. Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:
a)
del consumo familiare del produttore;
b)
di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.
Storico versioni
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