Art. 33
Trasporto effettuato da uno speditore che ha commesso una violazione grave
In vigore dal 26 mag 2009
Trasporto effettuato da uno speditore che ha commesso una violazione grave
1. L’organismo competente, se ha accertato che una persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, ha commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse, o se abbia fondato motivo di sospettare che sussista siffatta violazione, può prescrivere che lo speditore compili il documento di accompagnamento e chieda il visto dell’organismo competente.
Tale visto, all’atto del rilascio, può essere subordinato al rispetto di condizioni sull’utilizzazione successiva del prodotto. Il visto reca il timbro, la firma del responsabile dell’organismo competente e la data.
2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì per i trasporti di prodotti le cui condizioni di produzione e la cui composizione non sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali.
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