Art. 31

Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta

In vigore dal 26 mag 2009
Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta 1.   Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta se è stato debitamente compilato: a) da uno speditore che sia altresì produttore del vino trasportato e che non acquisti né venda prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni diverse da quelle di cui utilizza la denominazione per designare i vini ottenuti dalla sua produzione; b) da uno speditore non contemplato nella lettera a) e se l’esattezza delle indicazioni è certificata sul documento di accompagnamento dall’organismo competente sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato i trasporti precedenti del prodotto in questione; c) in applicazione dell’, paragrafo 1, e se sono rispettate le seguenti condizioni: i) il documento di accompagnamento è compilato secondo il modello prescritto per: — il documento amministrativo di accompagnamento, oppure — il documento di accompagnamento semplificato, oppure — il documento di accompagnamento il cui modello figura nell’allegato VII, oppure — il documento di cui all’, paragrafo 2, lettera b); ii) le seguenti diciture sono iscritte nell’apposito spazio del documento di accompagnamento: — per i vini DOP: «Il presente documento vale quale attestato della denominazione di origine protetta per i vini in esso indicati», — per i vini IGP: «Il presente documento vale quale attestato dell’indicazione geografica protetta per i vini in esso indicati»; iii) le diciture di cui al punto ii) sono autenticate dall’organismo competente mediante l’apposizione del proprio timbro, l’indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi, — sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il modello di cui al punto i), primo e secondo trattino, o — sull’originale del documento di accompagnamento e su una copia se si utilizza il modello di cui al punto i), terzo e quarto trattino; iv) il numero di riferimento del documento di accompagnamento è stato attribuito dall’organismo competente; v) in caso di spedizione da uno Stato membro che non è quello di produzione, se riporta: — il numero di riferimento, — la data di compilazione, — il nome e l’indirizzo dell’organismo competente che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima della rispedizione e nei quali è stata certificata la denominazione di origine o l’indicazione geografica. 2.   Ogni Stato membro può rendere obbligatorio l’attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta per i vini prodotti sul proprio territorio. 3.   Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 ad iscrivere essi stessi o a far prestampare le diciture relative all’attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta sui formulari del documento d’accompagnamento a condizione: a) che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell’organismo competente, della firma del responsabile e della data; o b) che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello figurante nell’allegato VIII; il timbro può essere prestampato sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine riconosciuta. 4.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 3 è concessa esclusivamente agli speditori che effettuano abitualmente spedizioni di vini DOP o IGP per i quali sia stato verificato, in seguito a una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita sono tenuti in modo conforme al capo III e consentono quindi di controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nei documenti. Gli organismi competenti possono negare l’autorizzazione agli speditori che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l’autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste al primo comma o non offrono più le garanzie necessarie. 5.   Gli speditori che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 3 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la custodia del timbro speciale o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’organismo competente o l’impronta del timbro speciale. 6.   Negli scambi con i paesi terzi, solo i documenti di accompagnamento compilati a norma del paragrafo 1 all’atto di un’esportazione dallo Stato membro di produzione attestano, per i vini DOP o IGP, che la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Tuttavia, se l’esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento di accompagnamento compilato a norma del paragrafo 1 con il quale è esportato il prodotto vale quale attestato della denominazione di origine o dell’indicazione geografica se reca: a) il numero di riferimento; b) la data di emissione; c) il nome e l’indirizzo dell’organismo di cui al paragrafo 1 indicati sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta. 7.   Il documento di accompagnamento vale quale attestato della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di un paese terzo per un vino importato, se è compilato conformemente al presente articolo utilizzando uno dei modelli di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i).
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