Art. 29
Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri
In vigore dal 26 mag 2009
Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri
Per il trasporto di un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli sfusi sottoelencati, oltre al documento prescritto per il trasporto di cui si tratta è richiesta una copia autenticata dall’organismo competente:
a)
prodotti originari della Comunità:
i)
vini destinati ad essere trasformati in vini DOP;
ii)
mosto di uve parzialmente fermentato;
iii)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
iv)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
v)
succo di uve;
vi)
succo di uve concentrato;
b)
prodotti non originari della Comunità:
i)
uve fresche, escluse le uve da tavola;
ii)
mosto di uve;
iii)
mosto di uve concentrato;
iv)
mosto di uve parzialmente fermentato;
v)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
vi)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
vii)
succo di uve;
viii)
succo di uve concentrato;
ix)
vino liquoroso destinato all’elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204 .
Il disposto del primo comma si applica anche ai seguenti prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all’:
a)
fecce di vino;
b)
vinacce destinate ad una distilleria o ad un’altra trasformazione industriale;
c)
vinello;
d)
vino alcolizzato;
e)
vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, per l’unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
f)
prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione qualora essa stessa l’abbia redatta, all’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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