Art. 29

Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri

In vigore dal 26 mag 2009
Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri Per il trasporto di un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli sfusi sottoelencati, oltre al documento prescritto per il trasporto di cui si tratta è richiesta una copia autenticata dall’organismo competente: a) prodotti originari della Comunità: i) vini destinati ad essere trasformati in vini DOP; ii) mosto di uve parzialmente fermentato; iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; iv) mosto di uve fresche mutizzato con alcole; v) succo di uve; vi) succo di uve concentrato; b) prodotti non originari della Comunità: i) uve fresche, escluse le uve da tavola; ii) mosto di uve; iii) mosto di uve concentrato; iv) mosto di uve parzialmente fermentato; v) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; vi) mosto di uve fresche mutizzato con alcole; vii) succo di uve; viii) succo di uve concentrato; ix) vino liquoroso destinato all’elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204 . Il disposto del primo comma si applica anche ai seguenti prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all’: a) fecce di vino; b) vinacce destinate ad una distilleria o ad un’altra trasformazione industriale; c) vinello; d) vino alcolizzato; e) vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, per l’unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte; f) prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto. La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione qualora essa stessa l’abbia redatta, all’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.
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Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri (Art. 29 Regolamento (UE) 2009/436) — Testo vigente | Portale Normativo