Art. 9

In vigore dal 23 apr 2009
1.   L’Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. Ha la responsabilità dei seguenti compiti: a) adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione; b) ordinaria amministrazione dell’Agenzia; c) esecuzione dei compiti di cui agli ; d) preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all’, lettera h; e) tutte le questioni relative al personale, l’esecuzione dei compiti di cui all’, paragrafi 4 e 5. Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all’ per l’assunzione del personale scientifico dell’Agenzia. 2.   Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.
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