Art. 9
In vigore dal 23 apr 2009
1. L’Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
Ha la responsabilità dei seguenti compiti:
a)
adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione;
b)
ordinaria amministrazione dell’Agenzia;
c)
esecuzione dei compiti di cui agli ;
d)
preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all’, lettera h;
e)
tutte le questioni relative al personale, l’esecuzione dei compiti di cui all’, paragrafi 4 e 5.
Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all’ per l’assunzione del personale scientifico dell’Agenzia.
2. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.
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