Art. 10

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell’Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano. I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati. 2.   Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l’altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l’Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all’, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.
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