Art. 15

In vigore dal 23 apr 2009
1.   L’Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare: a) la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell’allegato I; b) il coordinamento con Eurostat e con il programma statistico delle Comunità europee segue le linee direttive indicate alla lettera B dell’allegato I. 2.   L’Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l’Agenzia spaziale europea, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il Consiglio d’Europa e l’Agenzia internazionale per l’energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. 3.   L’Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l’assolvimento dei compiti dell’Agenzia. 4.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2009/401 — Testo vigente | Portale Normativo