Art. 19
In vigore dal 23 apr 2009
L’Agenzia è aperta ai paesi che non sono membri delle Comunità europee e che condividono l’interesse della Comunità e degli Stati membri per gli obiettivi dell’Agenzia, in virtù di accordi da essi conclusi con la Comunità secondo la procedura prevista all’articolo 300 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:401:oj#art-19