Art. 12

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Ogni anno, il consiglio d’amministrazione adotta, sulla base di un progetto redatto dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico, alla Commissione entro il 31 marzo. 2.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee. 3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che essa trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 272 del trattato. 4.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia. 5.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario è adeguato in conseguenza. 6.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2009/401 — Testo vigente | Portale Normativo