Art. 13
In vigore dal 23 apr 2009
1. Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.
2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).
3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.
6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e conformemente ai termini previsti dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Storico versioni
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